Combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione
Pubblicato il 1 ottobre 2026 • Ambiente
Si prega di prendere visione degli allegati.
Si evidenzia che la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali fino al 15 ottobre è sottoposta alle seguenti prescrizioni:
- La bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri dai boschi;
- La bruciatura deve avvenire sul posto in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
- La bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall’alba alle ore 9:00;
- È vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
- La bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
- È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- Bisogna adottare ogni altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
- Dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;